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((Salvo il disposto dell'art. 97, gli ufficiali dei ruoli di mobilitazione sono presi in esame per l'avanzamento con le norme stabilite per l'avanzamento a scelta ordinaria per i pari grado del ruolo di comando dell'arma di appartenenza. Il loro avanzamento ha luogo ad anzianita', mediante classifica, a norma dell'art. 47, e senza corso valutativo, esami od esperimenti. Per i capitani si addiviene - dopo la classifica - alla compilazione dello specchio di proposta di avanzamento sul quale le autorita' di cui al secondo comma dell'art. 47 esprimono il proprio giudizio)).
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010
