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[1]L'ufficiale caduto prigioniero dopo essere stato ferito e' assoggettato alla procedura di cui all'articolo precedente per quanto riguarda l'avvenuta cattura; ottenuto il nulla osta, se risulti pretermesso all'avanzamento puo' conseguire promozione con le norme di cui al secondo comma dell'articolo 98.

[2]Le stesse norme dell'articolo 98 si applicano per l'avanzamento dell'ufficiale catturato durante la degenza in luoghi di cura per ferite, lesioni o malattie.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 23 dicembre 1944

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art104 · fonte del testo