Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1955 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
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Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
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4 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 23 dicembre 1944 al 22 dicembre 1955. 302 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'ufficiale caduto prigioniero dopo essere stato ferito in combattimento, o comunque in servizio da offesa del nemico, al ritorno dalla prigionia e' assoggettato alla procedura di cui all'articolo precedente per quanto riguarda l'avvenuta cattura. Ottenuto il nulla osta, egli, se risulti pretermesso nell'avanzamento, e' valutato e, se prescelto, promosso al grado immediatamente superiore - sempre quando abbia tenuto prima della cattura un comando corrispondente al proprio grado per almeno sei mesi - con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Qualora non abbia compiuto tale periodo di comando di almeno sei mesi, si' applicano le norme stabilite dal 3° comma dell'articolo precedente.
tolto: L'ufficiale che abbia ottenuto una promozione ai sensi del comma precedente, puo' ottenere altra promozione solo dopo che abbia prestato almeno un anno di servizio, conseguendo, pero', qualora risulti ancora pretermesso nell'avanzamento, l'anzianita', che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, ai soli affetti giuridici.
tolto: L'ufficiale catturato prigioniero durante la degenza in luoghi di cura per ferite riportate in circostanze diverse da quelle previste dal primo comma, o per lesioni e malattie riportate in servizio e per cause di servizio, ottenuto il nulla osta, puo' conseguire la promozione quando abbia tenuto prima della cattura un comando corrispondente al proprio grado per un periodo di almeno sei mesi ed abbia riacquistata l'incondizionata idoneita' fisica. In tal caso viene considerato come pretermesso all'avanzamento e gli viene data la sede di anzianita' che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Mancandogli il periodo di comando di almeno sei mesi, si applicano le norme stabilite dal comma 3° dell'articolo precedente.
tolto: La successiva promozione, e', pero', subordinata alla prestazione di almeno un anno di effettivo servizio conseguendo la sede di anzianita' che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, ai soli effetti giuridici.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art104 · fonte del testo