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[1]L'avanzamento degli ufficiali «fuori quadro» o «fuori organico» si effettua con le stesse norme stabilite dalla presente legge per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente, salvo quanto disposto dai seguenti articoli 111, 112, 113 e 114; i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, sono stabiliti dal decreto Reale di cui all'articolo 12.
[2]Per la promozione di detti ufficiali si richiedono i periodi di permanenza minima nel grado prescritti dall'articolo 31; non si richiedono i periodi di comando di cui all'articolo 32.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 aprile 1942
