Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1940 al 1 aprile 1942. Leggi il testo vigente →

[1]L'avanzamento degli ufficiali «fuori quadro» o «fuori organico» si effettua con le stesse norme stabilite dalla presente legge per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente, salvo quanto disposto dai seguenti articoli 111, 112, 113 e 114; i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, sono stabiliti dal decreto Reale di cui all'articolo 12.

[2]Per la promozione di detti ufficiali si richiedono i periodi di permanenza minima nel grado prescritti dall'articolo 31; non si richiedono i periodi di comando di cui all'articolo 32.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 aprile 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art110 · fonte del testo