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[1]L'avanzamento degli ufficiali «fuori quadro» o «fuori organico» si effettua con le stesse norme stabilite dalla presente legge per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente, salvo quanto disposto dai seguenti articoli 111, 112, 113 e 114; i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, sono stabiliti dal decreto Reale di cui all'articolo 12.
[2]Per la promozione di detti ufficiali si richiedono i periodi di permanenza minima nel grado prescritti dall'articolo 31; non si richiedono i periodi di comando di cui all'articolo 32.
[3]((Per l'ufficiale fuori organico, non si richiede per la promozione di cui al comma secondo dell'art. 97-bis e al comma secondo dell'art. 98, la prestazione dei sei mesi di servizio previsti dai commi stessi)).8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 17 febbraio 1942, n. 151, convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 ha disposto (con l'art. 48, comma 1) che la presente modifica ha effetto dall'11 giugno 1940.
Testo in vigore dal 1 aprile 1942 al 22 dicembre 1955
