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[1]Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio, di cui al Regio decreto-legge 4 settembre 1925 anno III, n. 1600, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, conseguono - se giudicati prescelti per l'avanzamento nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri - gli eventuali avanzamenti al grado superiore subito dopo i pari grado che li precedevano immediatamente nei ruoli allorche' lasciarono il servizio permanente, con le norme stabilite dal regolamento.
[2]L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri non prescelto per l'avanzamento puo' essere preso in esame una seconda volta se, dopo tale giudizio, sia stato richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore a un anno.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 aprile 1942
