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[1]Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio, di cui al Regio decreto-legge 4 settembre 1925 anno III, n. 1600, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, conseguono - se giudicati prescelti per l'avanzamento nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri - gli eventuali avanzamenti al grado superiore subito dopo i pari grado che li precedevano immediatamente nei ruoli allorche' lasciarono il servizio permanente, con le norme stabilite dal regolamento.

[2]L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri non prescelto per l'avanzamento puo' essere preso in esame una seconda volta se, dopo tale giudizio, sia stato richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore a un anno.

[3]((L'ufficiale, prescelto in seguito alla nuova valutazione, e' promosso con decorrenza dal giorno successive a quello in cui ha compiuto il periodo di servizio minimo di cui al comma precedente, a meno che a tali data non sia stato ancora raggiunto dal turno di avanzamento. La promozione non comporta retrodatazioni di assegni)).8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

8

Il Regio D.L. 17 febbraio 1942, n. 151 convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Per la durata dell'attuale guerra, il periodo di richiamo in servizio previsto dagli articoli 70, 85 e 115 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, per la seconda valutazione, ai fini dell'avanzamento degli ufficiali della riserva, del complemento e dell'aspettativa per riduzione di quadri e' ridotto da un anno a sei mesi"; Ha inoltre disposto (con l'art. 48, comma 1) che la presente modifica ha effetto dall'11 giugno 1940. .

Testo in vigore dal 1 aprile 1942 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1942

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 aprile 1942. 52 parole aggiunte.

aggiunto: L'ufficiale, prescelto in seguito alla nuova valutazione, e' promosso con decorrenza dal giorno successive a quello in cui ha compiuto il periodo di servizio minimo di cui al comma precedente, a meno che a tali data non sia stato ancora raggiunto dal turno di avanzamento. La promozione non comporta retrodatazioni di assegni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 17 febbraio 1942, n. 151 convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Per la durata dell'attuale guerra, il periodo di richiamo in servizio previsto dagli articoli 70, 85 e 115 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, per la seconda valutazione, ai fini dell'avanzamento degli ufficiali della riserva, del complemento e dell'aspettativa per riduzione di quadri e' ridotto da un anno a sei mesi"; Ha inoltre disposto (con l'art. 48, comma 1) che la presente modifica ha effetto dall'11 giugno 1940. .

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art115 · fonte del testo