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[1]La valutazione dell'ufficiale, ai fini dell'avanzamento, e' effettuata:
- a)per i sottotenenti ed i tenenti, mediante giudizio di avanzamento;
- b)per i capitani, mediante classifica e, successivamente, corso valutativo, o esperimento o valutazione dei titoli;
- c)per i maggiori, mediante classifica e giudizio di avanzamento;
- d)per i tenenti colonnelli, mediante classifica e giudizio di avanzamento;
- e)per i colonnelli ed i generali, mediante graduatoria di merito.
[2]La classifica si effettua con assegnazione di punti, sulle varie qualita' e titoli e sui servizi prestati in guerra ed in pace, secondo norme da stabilirsi con decreto Reale.
[3]L'assegnazione dei punti di classifica, la pronuncia del giudizio di avanzamento e la formazione della graduatoria di merito sono effettuate dalle autorita', e con le modalita' stabilite nella presente legge e nel regolamento.
[4]Le autorita' giudicatrici o di classifica e quelle incaricate della formazione della graduatoria pronunciano il giudizio od assegnano i punti di classifica od effettuano la graduatoria sulla base degli elementi risultanti dal libretto personale dell'ufficiale. La mancanza di documenti caratteristici o la mancata od errata trascrizione di variazioni od annotazioni nel libretto personale che l'ufficiale non abbia segnalato prima di essere stato valutato per l'avanzamento non possono costituire motivo di nullita' del giudizio o della classifica o della graduatoria.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955
