Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1955 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
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Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
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3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955. 208 parole tolte, 9 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: La valutazione dell'ufficiale, ai fini dell'avanzamento, e' effettuata:
tolto: a) per i sottotenenti ed i tenenti, mediante giudizio di avanzamento;
tolto: b) per i capitani, mediante classifica e, successivamente, corso valutativo, o esperimento o valutazione dei titoli;
tolto: c) per i maggiori, mediante classifica e giudizio di avanzamento;
tolto: d) per i tenenti colonnelli, mediante classifica e giudizio di avanzamento;
tolto: e) per i colonnelli ed i generali, mediante graduatoria di merito.
tolto: La classifica si effettua con assegnazione di punti, sulle varie qualita' e titoli e sui servizi prestati in guerra ed in pace, secondo norme da stabilirsi con decreto Reale.
tolto: L'assegnazione dei punti di classifica, la pronuncia del giudizio di avanzamento e la formazione della graduatoria di merito sono effettuate dalle autorita', e con le modalita' stabilite nella presente legge e nel regolamento.
tolto: Le autorita' giudicatrici o di classifica e quelle incaricate della formazione della graduatoria pronunciano il giudizio od assegnano i punti di classifica od effettuano la graduatoria sulla base degli elementi risultanti dal libretto personale dell'ufficiale. La mancanza di documenti caratteristici o la mancata od errata trascrizione di variazioni od annotazioni nel libretto personale che l'ufficiale non abbia segnalato prima di essere stato valutato per l'avanzamento non possono costituire motivo di nullita' del giudizio o della classifica o della graduatoria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art12 · fonte del testo