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Per gli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino gia' in possesso dei titoli stabiliti dalla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, per l'avanzamento a scelta speciale od anticipato nonche' per gli ufficiali, che entro il 31 dicembre 1940-XIX supereranno gli esami o gli esperimenti od il corso valutativo previsti dagli articoli 59, 65, 108, 120 e 132, il vantaggio di carriera di cui agli articoli 61, 108 e 120 e' concesso considerando come se i titoli medesimi fossero stati acquisiti sotto la data del 1° gennaio 1940-XVIII.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 26 ottobre 1940
