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[1]Per i capitani che abbiano in precendenza rivestito il grado di primo tenente, la permanenza minima nel grado, di cui all'articolo 31 della presente legge, e' ridotta a cinque anni.
[2]Per gli stessi capitani che abbiano conseguito nel grado vantaggi di carriera detta permanenza e' ridotta a quattro anni.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 aprile 1942
