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[1]((Per i capitani che nel grado precedente abbiano rivestito la qualifica di primo tenente, la permanenza minima nel grado di cui all'art. 31 della presente legge e' ridotta a cinque anni.
[2]Per gli stessi capitani che abbiano conseguito nel grado vantaggi di carriera, detta permanenza e' ridotta a quattro anni.
[3]Per i capitani del corpo automobilistico, la disposizione di cui al primo comma si applica anche a coloro che non abbiano rivestito la qualifica di primo tenente ma che precedano nel ruolo pari grado che tale qualifica rivestirono)).8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 17 febbraio 1942, n. 151, convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 ha disposto (con l'art. 48, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1940.
Testo in vigore dal 1 aprile 1942 al 22 dicembre 1955
