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[1]Art. l6.

[2]La graduatoria di merito per i colonnelli ed i generali e' effettuata dalla commissione centrale di avanzamento.

[3]Per la formazione della graduatoria ciascun membro presente assegna all'ufficiale da valutare un coefficiente di merito compreso tra 1 e 100; la somma dei singoli coefficienti divisa per il numero dei membri presenti costituisce il coefficiente di merito assegnato all'ufficiale dalla commissione.

[4]A parita' di coefficienti di merito, gli ufficiali sono collocati nella graduatoria in ordine di anzianita' assoluta e relativa nel grado.

[5]La graduatoria compilata dalla commissione e' sottoposta all'approvazione del Ministro per la guerra il quale l'approva, dopo avervi apportate le modificazioni che ritenga necessarie.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 24 settembre 1941

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art16 · fonte del testo