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[1]Art. l6.
[2]((La graduatoria di merito per i colonnelli ed i generali e' effettuata dalla Commissione centrale di avanzamento. Per la formazione della graduatoria, la Commissione, in seguito all'esame del libretto personale e a discussione verbale tra i membri effettivi presenti, assegna all'ufficiale da valutare un coefficiente di merito compreso tra 1 e 100.
[3]A parita' di coefficienti di merito, gli ufficiali sono collocati nella graduatoria in ordine di anzianita' assoluta e relativa nel grado.
[4]La graduatoria compilata dalla Commissione e' sottoposta all'approvazione del Ministro per la guerra il quale l'approva, dopo avervi apportate le modificazioni che ritenga necessarie)).
Testo in vigore dal 24 settembre 1941 al 22 dicembre 1955
