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[1]Gli ufficiali che, nella graduatoria approvata dal Ministro, riportino un coefficiente inferiore a settanta sono non prescelti per l'avanzamento.

[2]I rimanenti ufficiali, esclusi coloro che - eventualmente - debbano essere collocati nella riserva a norma dell'articolo 35, sono rimessi in ordine di anzianita' assoluta e relativa e di essi:

  • a)quelli compresi nel numero di posti corrispondente alle promozioni da effettuare sono dichiarati prescelti;
  • b)gli altri sono rinviati alla graduatoria per la formazione del successivo quadro d'avanzamento.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 24 settembre 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art17 · fonte del testo