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[1]Gli ufficiali che, nella graduatoria approvata dal Ministro, riportino un coefficiente inferiore a settanta sono non prescelti per l'avanzamento.
[2]I rimanenti ufficiali, esclusi coloro che - eventualmente - debbano essere collocati nella riserva a norma dell'articolo 35, sono rimessi in ordine di anzianita' assoluta e relativa e di essi:
- a)quelli compresi nel numero di posti corrispondente alle promozioni da effettuare sono dichiarati prescelti;
- b)gli altri sono rinviati alla graduatoria per la formazione del successivo quadro d'avanzamento.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 24 settembre 1942
