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[1]Gli ufficiali che, nella graduatoria approvata dal Ministro, riportino un coefficiente inferiore a settanta sono non prescelti per l'avanzamento.

[2]I rimanenti ufficiali, esclusi coloro che - eventualmente - debbano essere collocati nella riserva a norma dell'articolo 35, sono rimessi in ordine di anzianita' assoluta e relativa e di essi:

  • a)quelli compresi nel numero di posti corrispondente alle promozioni da effettuare sono dichiarati prescelti;
  • b)gli altri sono rinviati alla graduatoria per la formazione del successivo quadro d'avanzamento.9
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

9

Il Regio D.L. 23 settembre 1942, n. 1069 convertito senza modificazioni dalla L. 14 dicembre 1942, n. 1706 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In deroga a quanto disposto dal 2° comma dell'art. 17 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, i generali di brigata e i generali di divisione che non abbiano riportato un coefficiente di merito inferiore a settanta e non debbano essere collocati nella riserva- a norma dell'art. 35 della legge stessa, sono: a) se compresi nel numero dei posti corrispondenti al numero delle promozioni da effettuare, dichiarati prescelti, inscritti sul quadro d'avanzamento e promossi secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria di merito definita dal Ministro con le norme dell'art. 16 della legge predetta; b) se non compresi in detto numero, rinviati alla graduatoria pel successivo quadro di avanzamento".

Testo in vigore dal 24 settembre 1942 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 settembre 1942

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 24 settembre 1942.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 23 settembre 1942, n. 1069 convertito senza modificazioni dalla L. 14 dicembre 1942, n. 1706 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In deroga a quanto disposto dal 2° comma dell'art. 17 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, i generali di brigata e i generali di divisione che non abbiano riportato un coefficiente di merito inferiore a settanta e non debbano essere collocati nella riserva- a norma dell'art. 35 della legge stessa, sono: a) se compresi nel numero dei posti corrispondenti al numero delle promozioni da effettuare, dichiarati prescelti, inscritti sul quadro d'avanzamento e promossi secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria di merito definita dal Ministro con le norme dell'art. 16 della legge predetta; b) se non compresi in detto numero, rinviati alla graduatoria pel successivo quadro di avanzamento".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art17 · fonte del testo