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[1]L'autorita', la quale ritenga che un dipendente ufficiale non possieda i requisiti per adempiate le funzioni del grado superiore, puo', con le norme e le modalita' stabilite dal regolamento, inoltrare nei suoi riguardi proposta di collocamento nella riserva.

[2]Il giudizio decisivo sulla proposta spetta al Ministro per la guerra, sentito - per i tenenti colonnelli, i colonnelli ed i generali - il parere della commissione centrale di avanzamento.

[3]Il provvedimento contemplato dal presente articolo puo' essere effettuato solo per l'ufficiale, anche se subalterno, che abbia almeno un anno di permanenza nel grado.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art20 · fonte del testo