Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 1942 al 22 dicembre 1955. Leggi il testo vigente →

[1]L'autorita', la quale ritenga che un dipendente ufficiale non possieda i requisiti per adempiate le funzioni del grado superiore, puo', con le norme e le modalita' stabilite dal regolamento, inoltrare nei suoi riguardi proposta di collocamento nella riserva.

[2]Il giudizio decisivo sulla proposta spetta al Ministro per la guerra, sentito - per i tenenti colonnelli, i colonnelli ed i generali - il parere della commissione centrale di avanzamento.

[3]((Il provvedimento contemplato nel presente articolo puo' essere effettuato solo per l'ufficiale che abbia almeno un anno di permanenza nel grado e che rivesta grado superiore a quello di tenente)).8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

8

Il Regio D.L. 17 febbraio 1942, n. 151 convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che la presente modifica ha effetto per la durata dell'attuale guerra; Ha inoltre disposto (con l'art. 48, comma 1) che la presente modifica ha effetto dall'11 giugno 1940.

Testo in vigore dal 1 aprile 1942 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1942

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 aprile 1942. 4 parole tolte, 10 parole aggiunte.

Il provvedimento contemplato tolto: dal aggiunto: nel presente articolo puo' essere effettuato solo per l'ufficialetolto: , anche se subalterno, che abbia almeno un anno di permanenza nel grado aggiunto: e che rivesta grado superiore a quello di tenente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 17 febbraio 1942, n. 151 convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che la presente modifica ha effetto per la durata dell'attuale guerra; Ha inoltre disposto (con l'art. 48, comma 1) che la presente modifica ha effetto dall'11 giugno 1940.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art20 · fonte del testo