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[1]L'autorita', la quale ritenga che un dipendente ufficiale non possieda i requisiti per adempiate le funzioni del grado superiore, puo', con le norme e le modalita' stabilite dal regolamento, inoltrare nei suoi riguardi proposta di collocamento nella riserva.
[2]Il giudizio decisivo sulla proposta spetta al Ministro per la guerra, sentito - per i tenenti colonnelli, i colonnelli ed i generali - il parere della commissione centrale di avanzamento.
[3]((Il provvedimento contemplato nel presente articolo puo' essere effettuato solo per l'ufficiale che abbia almeno un anno di permanenza nel grado e che rivesta grado superiore a quello di tenente)).8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 17 febbraio 1942, n. 151 convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che la presente modifica ha effetto per la durata dell'attuale guerra; Ha inoltre disposto (con l'art. 48, comma 1) che la presente modifica ha effetto dall'11 giugno 1940.
Testo in vigore dal 1 aprile 1942 al 22 dicembre 1955
