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[1]L'ufficiale, durante la sospensione dall'impiego, non puo' essere valutato per l'avanzamento, ne' promosso se gia' iscritto sul quadro di avanzamento.

[2]All'ufficiale e' data semplice comunicazione della sospensione della valutazione per l'avanzamento o della sospensione della promozione, con le modalita' stabilite nel regolamento.

[3]Al termine della sospensione dall'impiego, l'ufficiale, anche se gia' iscritto sul quadro, e' valutato ai fini dell'avanzamento qualora - subite le eventuali deduzioni di anzianita' volute dalla legge sullo stato degli ufficiali - risulti ancora compreso nei limiti di anzianita' per l'iscrizione sul quadro di avanzamento.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art22 · fonte del testo