Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1955 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
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Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955. 86 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'ufficiale, durante la sospensione dall'impiego, non puo' essere valutato per l'avanzamento, ne' promosso se gia' iscritto sul quadro di avanzamento.
tolto: All'ufficiale e' data semplice comunicazione della sospensione della valutazione per l'avanzamento o della sospensione della promozione, con le modalita' stabilite nel regolamento.
tolto: Al termine della sospensione dall'impiego, l'ufficiale, anche se gia' iscritto sul quadro, e' valutato ai fini dell'avanzamento qualora - subite le eventuali deduzioni di anzianita' volute dalla legge sullo stato degli ufficiali - risulti ancora compreso nei limiti di anzianita' per l'iscrizione sul quadro di avanzamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art22 · fonte del testo