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[1]L'ufficiale in aspettativa per motivi privati, compreso nei limiti di anzianita' per l'inscrizione sul quadro di avanzamento e che non rinunci all'avanzamento, deve essere richiamato in servizio effettivo per essere valutato.

[2]L'ufficiale in aspettativa per infermita' od in licenza straordinaria per motivi di salute, compreso nei limiti di anzianita' per l'iscrizione sul quadro di avanzamento, non puo' essere valutato per l'avanzamento. Allo scadere del periodo di aspettativa o di licenza di cui fruisce, ed in ogni modo al compimento del dodicesimo mese dall'inizio dell'aspettativa o della licenza, dev'essere valutato, anche se continui a rimanere nella posizione di aspettativa o di licenza; nella valutazione si deve fare completa astrazione dalla infermita' che ha dato luogo al collocamento in aspettativa o in licenza.

[3]Nei gradi per i quali e' prescritto che l'ufficiale debba essere classificato, si addiviene alla classifica. L'ufficiale che continui a rimanere in aspettativa o in licenza straordinaria e' classificato senza addivenire alla valutazione delle qualita' fisiche e considerando come attribuitogli il massimo dei punti previsti per dette qualita'.

[4]Nei casi nei quali l'ufficiale debba frequentare il corso valutativo o sostenere esperimenti, l'ufficiale stesso e' ammesso a frequentare il corso valutativo o a sostenere gli esperimenti che hanno luogo immediatamente dopo il suo richiamo dall'aspettativa o lo scadere della licenza.

[5]Nei gradi per i quali la valutazione deve essere effettuata mediante graduatoria di merito, l'ufficiale e' valutato con la prima graduatoria successiva al compimento del dodicesimo mese dall'inizio dell'aspettativa o della licenza.

[6]L'ufficiale che, in seguito alla valutazione effettuata al compimento del dodicesimo mese dall'inizio dell'aspettativa o della licenza ovvero allo scadere del periodo di aspettativa o di licenza, e' inscritto sul quadro di avanzamento e' promosso dopo che sia stato riconosciuto fisicamente idoneo e richiamato in servizio effettivo. Nella promozione non gli puo' essere conferita anzianita' anteriore alla data del verbale che lo riconosce idoneo ad incondizionato servizio, salvo che il collocamento in aspettativa o la concessione della licenza derivino da ferite o lesioni per cause di servizio o da infermita' contratta in servizio e per cause di servizio, nel quale caso conserva, l'anzianita' che gli sarebbe spettata se non fosse stato collocato in aspettativa o se non gli fosse stata concessa la licenza.

[7]L'ufficiale non prescelto per l'avanzamento e' collocato nella riserva.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art26 · fonte del testo