Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1955 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
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Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
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4 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1942 al 22 dicembre 1955. 406 parole tolte, 9 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: L'ufficiale in aspettativa per motivi privati, compreso nei limiti di anzianita' per l'inscrizione sul quadro di avanzamento e che non rinunci all'avanzamento, deve essere richiamato in servizio effettivo per essere valutato.
tolto: L'ufficiale in aspettativa per infermita' od in licenza straordinaria per motivi di salute, compreso nei limiti di anzianita' per l'iscrizione sul quadro di avanzamento, non puo' essere valutato per l'avanzamento. Allo scadere del periodo di aspettativa o di licenza di cui fruisce, ed in ogni modo al compimento del dodicesimo mese dall'inizio dell'aspettativa o della licenza, dev'essere valutato, anche se continui a rimanere nella posizione di aspettativa o di licenza; nella valutazione si deve fare completa astrazione dalla infermita' che ha dato luogo al collocamento in aspettativa o in licenza.
tolto: Nei gradi per i quali e' prescritto che l'ufficiale debba essere classificato, si addiviene alla classifica. L'ufficiale che continui a rimanere in aspettativa o in licenza straordinaria e' classificato senza addivenire alla valutazione delle qualita' fisiche e considerando come attribuitogli il massimo dei punti previsti per dette qualita'.
tolto: Nei casi nei quali l'ufficiale debba frequentare il corso valutativo o sostenere esperimenti, l'ufficiale stesso e' ammesso a frequentare il corso valutativo o a sostenere gli esperimenti che hanno luogo immediatamente dopo il suo richiamo dall'aspettativa o lo scadere della licenza.
tolto: Nei gradi per i quali la valutazione deve essere effettuata mediante graduatoria di merito, l'ufficiale e' valutato con la prima graduatoria successiva al compimento del dodicesimo mese dall'inizio dell'aspettativa o della licenza.
tolto: L'ufficiale che, in seguito alla valutazione effettuata al compimento del dodicesimo mese dall'inizio dell'aspettativa o della licenza ovvero allo scadere del periodo di aspettativa o di licenza, e' inscritto sul quadro di avanzamento e' promosso dopo che sia stato riconosciuto fisicamente idoneo e richiamato in servizio effettivo. Nella promozione non gli puo' essere conferita anzianita' anteriore alla data del verbale che lo riconosce idoneo ad incondizionato servizio, salvo che il collocamento in aspettativa o la concessione della licenza derivino da ferite o lesioni per cause di servizio o da infermita' contratta in servizio e per cause di servizio, nel quale caso conserva, l'anzianita' che gli sarebbe spettata se non fosse stato collocato in aspettativa o se non gli fosse stata concessa la licenza.
tolto: L'ufficiale non prescelto per l'avanzamento e' collocato nella riserva.
tolto: Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche all'ufficiale idoneo soltanto ad impieghi limitati o condizionati e richiamato dall'aspettativa ai sensi dell'art. 21 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art26 · fonte del testo