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[1]Il Ministro per la guerra determina, per ciascun ruolo e grado, i limiti di anzianita' entro i quali sono compresi gli ufficiali da valutare ai fini dell'avanzamento.

[2]I quadri di avanzamento sono: annuali, per i tenenti, i capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli; semestrali, per i colonnelli ed i generali.

[3]I quadri annuali hanno validita' dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno; i quadri semestrali hanno validita' dal 1° gennaio al 30 giugno o dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascuno anno.

[4]Il tenente, il capitano, il maggiore ed il tenente colonnello iscritto sul quadro di avanzamento, che non consegua la promozione nell'anno di validita' del quadro stesso, e' iscritto di ufficio sul quadro successivo.

[5]Qualora in un determinato ruolo e grado siano stati promossi tutti gli ufficiali iscritti sul quadro di avanzamento e rimangano ancora da effettuare promozioni, e' in facolta' del Ministro di disporre che sia valutato per l'avanzamento un ulteriore numero di ufficiali per la formazione di un quadro suppletivo.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art29 · fonte del testo