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[1]Il Ministro per la guerra determina, per ciascun ruolo e grado, i limiti di anzianita' entro i quali sono compresi gli ufficiali da valutare ai fini dell'avanzamento.
[2]I quadri di avanzamento sono: annuali, per i tenenti, i capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli; semestrali, per i colonnelli ed i generali.
[3]I quadri annuali hanno validita' dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno; i quadri semestrali hanno validita' dal 1° gennaio al 30 giugno o dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascuno anno.
[4]Il tenente, il capitano, il maggiore ed il tenente colonnello iscritto sul quadro di avanzamento, che non consegua la promozione nell'anno di validita' del quadro stesso, e' iscritto di ufficio sul quadro successivo.
[5]Qualora in un determinato ruolo e grado siano stati promossi tutti gli ufficiali iscritti sul quadro di avanzamento e rimangano ancora da effettuare promozioni, e' in facolta' del Ministro di disporre che sia valutato per l'avanzamento un ulteriore numero di ufficiali per la formazione di un quadro suppletivo.
[6]((La valutazione favorevole dell'ufficiale ai fini dell'avanzamento effettuata durante il servizio permanente valida Per la promozione nella riserva allorquando l'ufficiale stesso sia collocato in detta posizione e raggiunto dal turno di avanzamento nell'anno per il quale la avuto luogo la valutazione)).
Testo in vigore dal 1 aprile 1942 al 22 dicembre 1955
