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[1]L'autorita' la quale ritenga che un dipendente ufficiale, iscritto sul quadro di avanzamento, abbia perduto, per qualsiasi motivo, anche uno solo dei requisiti per essere prescelto per l'avanzamento, deve inoltrare nei suoi riguardi proposta di cancellazione dal quadro di avanzamento.
[2]La proposta, corredata del parere delle autorita' gerarchiche, e' sottoposta al parere della commissione centrale di avanzamento; il giudizio decisivo e' pronunciato dal Ministro.
[3]All'ufficiale e' data comunicazione del provvedimento e della motivazione dello stesso, con le modalita' stabilite dal regolamento.
[4]L'ufficiale cancellato dal quadro di avanzamento e' collocato nella riserva.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 aprile 1942
