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[1]L'autorita' la quale ritenga che un dipendente ufficiale, iscritto sul quadro di avanzamento, abbia perduto, per qualsiasi motivo, anche uno solo dei requisiti per essere prescelto per l'avanzamento, deve inoltrare nei suoi riguardi proposta di cancellazione dal quadro di avanzamento.
[2]La proposta, corredata del parere delle autorita' gerarchiche, e' sottoposta al parere della commissione centrale di avanzamento; il giudizio decisivo e' pronunciato dal Ministro.
[3]All'ufficiale e' data comunicazione del provvedimento e della motivazione dello stesso, con le modalita' stabilite dal regolamento.
[4]((L'ufficiale cancellato dal quadro e' «non prescelto per l'avanzamento)).8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 17 febbraio 1942, n. 151 convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che ha effetto per la durata dell'attuale guerra;; Ha inoltre disposto (con l'art. 48, comma 1) che la presente modifica ha effetto dall'11 giugno 1940.
Testo in vigore dal 1 aprile 1942 al 22 dicembre 1955
