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[1]L'avanzamento al grado di tenente colonnello e di colonnello si effettua mediante classifica e giudizio di avanzamento.
[2]Per i maggiori che abbiano riportato almeno i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, il giudizio di avanzamento e' pronunciato dalle autorita' giudicatrici di cui allo articolo 14.
[3]I tenenti colonnelli che abbiano riportato almeno i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, sono sottoposti al giudizio della commissione centrale di avanzamento; successivamente, pronuncia il giudizio il Ministro per la guerra.
[4]Le cariche di capo del servizio di amministrazione e di capo del servizio veterinario sono conferite, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, previa graduatoria di merito effettuata dalla commissione centrale di avanzamento ed approvata dal Ministro per la guerra con le norme dell'articolo 16.
[5]Per la formazione della graduatoria la commissione prende in esame tutti i colonnelli del rispettivo servizio che, al primo gennaio dell'anno in cui la graduatoria e' formata, abbiano almeno un anno di anzianita' nel grado. L'ufficiale che risulti primo classificato nella graduatoria approvata dal Ministro e' nominato capo del servizio.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 3 dicembre 1944
