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[1]L'avanzamento al grado di tenente colonnello e di colonnello si effettua mediante classifica e giudizio di avanzamento.
[2]Per i maggiori che abbiano riportato almeno i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, il giudizio di avanzamento e' pronunciato dalle autorita' giudicatrici di cui allo articolo 14.
[3]I tenenti colonnelli che abbiano riportato almeno i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, sono sottoposti al giudizio della commissione centrale di avanzamento; successivamente, pronuncia il giudizio il Ministro per la guerra.
[4]((Le cariche di capo del servizio di amministrazione e di capo del servizio veterinario sono conferite di diritto al piu' anziano dei colonnelli in servizio permanente dei rispettivi ruoli)).13
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 309
13Il D.Lgs. Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 309 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 16 agosto 1944.
Testo in vigore dal 3 dicembre 1944 al 22 dicembre 1955
