Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1955 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
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Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
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3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955. 97 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Agli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio si applicano le norme contenute nel R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3257, con le seguenti avvertenze:
tolto: a) per la valutazione ai fini dell'avanzamento, l'ufficiale non e' sottoposto a corso valutativo od esperimento; egli e', pero', sottoposto alla classifica di cui all'articolo 12 con norme da stabilirsi con decreto Reale;
tolto: b) salvo il disposto dell'articolo 67, l'ufficiale puo' conseguire promozione soltanto sino al grado di colonnello e purche', con la promozione a colonnello, non consegua piu' di tre promozioni oltre il grado rivestito all'atto della riassunzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art64 · fonte del testo