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Agli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio si applicano le norme contenute nel R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3257, con le seguenti avvertenze:

  • a)per la valutazione ai fini dell'avanzamento, l'ufficiale non e' sottoposto a corso valutativo od esperimento; egli e', pero', sottoposto alla classifica di cui all'articolo 12 con norme da stabilirsi con decreto Reale;
  • b)salvo il disposto dell'articolo 67, l'ufficiale puo' conseguire promozione soltanto sino al grado di colonnello e purche', con la promozione a colonnello, non consegua piu' di tre promozioni oltre il grado rivestito all'atto della riassunzione.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art64 · fonte del testo