Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1940 al 27 maggio 1941. Leggi il testo vigente →
[1]Il colonnello riassunto puo' conseguire la promozione a generale di brigata purche' abbia i seguenti requisiti:
- a)sia riconosciuto in possesso di eminenti doti morali, intellettuali, di carattere, di cultura;
- b)si sia distinto per notevole rendimento in servizio in guerra ed in pace.
[2]Le proposte per le promozioni di cui al presente articolo sono formulate dalle autorita' gerarchiche e su di esse decide il Ministro per la guerra sentito il parere della commissione centrale di avanzamento.
[3]Il colonnello per il quale il Ministro ha pronunciato giudizio decisivo favorevole e' promosso sotto la data di tale giudizio purche' alla data stessa si trovino in servizio non piu' di nove generali di brigata provenienti dai colonnelli riassunti. La promozione, in caso contrario, sara' effettuata al formarsi della prima vacanza nel numero dei generali suddetti e l'ufficiale assumera', anzianita' corrispondente alla data di formazione della vacanza medesima.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 27 maggio 1941
