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[1]Il colonnello riassunto puo' conseguire la promozione a generale di brigata purche' abbia i seguenti requisiti:

  • a)sia riconosciuto in possesso di eminenti doti morali, intellettuali, di carattere, di cultura;
  • b)si sia distinto per notevole rendimento in servizio in guerra ed in pace.

[2]Le proposte per le promozioni di cui al presente articolo sono formulate dalle autorita' gerarchiche e su di esse decide il Ministro per la guerra sentito il parere della Commissione centrale di avanzamento.

[3]Il colonnello per il quale il Ministro ha pronunciato giudizio decisivo favorevole e' promosso sotto la data di tale giudizio purche' alla data stessa si trovino in servizio non piu' di 9 generali di brigata provenienti dai colonnelli riassunti. La promozione, in caso contrario, sara' effettuata al formarsi della prima vacanza nel numero dei generali suddetti e l'ufficiale assumera' anzianita' corrispondente alla data di formazione della vacanza medesima.

[4]Qualora a ricoprire la detta vacanza concorrano piu' colonnelli riassunti per i quali il Ministro per la guerra abbia pronunciato, anche in epoche diverse, giudizio decisivo favorevole, la promozione e' devoluta al colonnello piu' anziano in grado.4 16

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 aprile 1941, n. 318

4

La L. 11 aprile 1941, n. 318 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1940.

D.Lgs. 20 gennaio 1948, n. 45

16

Il D.Lgs. 20 gennaio 1948, n. 45 ha disposto (con l'art. 15, comma 4) che "Durante il periodo di trattenimento nella posizione di servizio permanente possono conseguire promozioni, secondo le disposizioni vigenti, sino al grado di colonnello, rimanendo di conseguenza abrogato l'art. 67 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito". Ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 30 giugno 1947.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1948 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 febbraio 1948

Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1941 al 19 febbraio 1948.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 20 gennaio 1948, n. 45

    Il D.Lgs. 20 gennaio 1948, n. 45 ha disposto (con l'art. 15, comma 4) che "Durante il periodo di trattenimento nella posizione di servizio permanente possono conseguire promozioni, secondo le disposizioni vigenti, sino al grado di colonnello, rimanendo di conseguenza abrogato l'art. 67 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito". Ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 30 giugno 1947.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art67 · fonte del testo