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[1]((Per gli ufficiali che ricoprano la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione, il giudizio d'avanzamento rimane sospeso finche' rimangono in carica.

[2]All'atto della cessazione dalla carica gli ufficiali stessi sono giudicati per l'avanzamento e promossi, se prescelti, con l'anzianita' che sarebbe loro spettata se la promozione non fosse stata ritardata)).

Testo in vigore dal 23 dicembre 1944 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 dicembre 1944

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 23 dicembre 1944. 15 parole tolte, 36 parole aggiunte in 2 capoversi.

Per gli ufficiali che ricoprano la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione tolto: o siano membri del Gran Consiglio del Fascismo, il giudizio tolto: di avanzamento e' esclusivamente devoluto al DUCE aggiunto: d'avanzamento rimane sospeso finche' rimangono in carica.

aggiunto: All'atto della cessazione dalla carica gli ufficiali stessi sono giudicati per l'avanzamento e promossi, se prescelti, con l'anzianita' che sarebbe loro spettata se la promozione non fosse stata ritardata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art76 · fonte del testo