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[1]((Per gli ufficiali che ricoprano la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione, il giudizio d'avanzamento rimane sospeso finche' rimangono in carica.
[2]All'atto della cessazione dalla carica gli ufficiali stessi sono giudicati per l'avanzamento e promossi, se prescelti, con l'anzianita' che sarebbe loro spettata se la promozione non fosse stata ritardata)).
Testo in vigore dal 23 dicembre 1944 al 22 dicembre 1955
