Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1955 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
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Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 23 dicembre 1944 al 22 dicembre 1955. 55 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Per gli ufficiali che ricoprano la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione, il giudizio d'avanzamento rimane sospeso finche' rimangono in carica.
tolto: All'atto della cessazione dalla carica gli ufficiali stessi sono giudicati per l'avanzamento e promossi, se prescelti, con l'anzianita' che sarebbe loro spettata se la promozione non fosse stata ritardata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art76 · fonte del testo