Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955. Leggi il testo vigente →

[1]Per la sospensione della valutazione per l'avanzamento o della promozione, per la cancellazione dal quadro di avanzamento e per le comunicazioni da farsi agli ufficiali circa l'esito del giudizio di avanzamento si applicano le disposizioni stabilite dalla presente legge per gli ufficiali in servizio permanente.

[2]L'ufficiale che, in seguito ad accertamenti sanitari, risulti temporaneamente inabile ad incondizionato servizio militare non puo' essere valutato per l'avanzamento durante il periodo di inabilita'.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art77 · fonte del testo