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[1]E' concesso un vantaggio di carriera all'ufficiale che, durante il periodo di richiamo in servizio di cui al secondo comma dell'articolo 96, si sia distinto per eccezionale rendimento e per spiccate attitudini militari. Il vantaggio e' concesso su proposta delle autorita' gerarchiche e previo parere favorevole della commissione speciale di avanzamento per gli ufficiali che rivestono il grado di colonnello o gradi inferiori o della commissione centrale di avanzamento per i generali di brigata e di divisione; il giudizio decisivo e' pronunciato dal Ministro per la guerra. Il vantaggio di carriera e' concesso spostando l'ufficiale nel ruolo di appartenenza di un numero di posti pari alle seguenti aliquote del ruolo stesso: tenenti: un decimo; capitani un sesto; maggiori o tenenti colonnelli: un quinto; colonnelli: un quarto; generali di brigata o generali di divisione (e gradi corrispondenti): un terzo.
[2]L'aliquota e' calcolata sulla situazione di fatto del ruolo quale risulta al 1° gennaio dell'anno in cui il vantaggio e' concesso. L'ufficiale conseguira' a suo turno la promozione previa valutazione ai fini dell'avanzamento.
[3]Per la concessione del vantaggio valgono, anche per gli ufficiali della riserva, le norme contenute nel primo comma dell'articolo 62.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 26 ottobre 1940
