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[1]E' concesso un vantaggio di carriera all'ufficiale che, durante il periodo di richiamo in servizio di cui al secondo comma dell'articolo 96, si sia distinto per eccezionale rendimento e per spiccate attitudini militari. Il vantaggio e' concesso su proposta delle autorita' gerarchiche e previo parere favorevole della commissione speciale di avanzamento per gli ufficiali che rivestono il grado di colonnello o gradi inferiori o della commissione centrale di avanzamento per i generali di brigata e di divisione; il giudizio decisivo e' pronunciato dal Ministro per la guerra. Il vantaggio di carriera e' concesso spostando l'ufficiale nel ruolo di appartenenza di un numero di posti pari alle seguenti aliquote del ruolo stesso: tenenti: un decimo; capitani un sesto; maggiori o tenenti colonnelli: un quinto; colonnelli: un quarto; generali di brigata o generali di divisione (e gradi corrispondenti): un terzo.

[2]L'aliquota e' calcolata sulla situazione di fatto del ruolo quale risulta al 1° gennaio dell'anno in cui il vantaggio e' concesso. L'ufficiale conseguira' a suo turno la promozione previa valutazione ai fini dell'avanzamento.

[3]Per la concessione del vantaggio valgono, anche per gli ufficiali della riserva, le norme contenute nel primo comma dell'articolo 62. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 ottobre 1940, n. 1369

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La L. 2 ottobre 1940, n. 1369 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni dell'art. 78 della suddetta legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sono applicabili agli ufficiali fuori quadro, fuori organico od in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio che, dal 1° settembre 1939-XVII, siano stati impiegati presso enti, comandi od unita' approntati o mobilitati". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1940.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1940 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 ottobre 1940

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 26 ottobre 1940.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 ottobre 1940, n. 1369

    La L. 2 ottobre 1940, n. 1369 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni dell'art. 78 della suddetta legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sono applicabili agli ufficiali fuori quadro, fuori organico od in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio che, dal 1° settembre 1939-XVII, siano stati impiegati presso enti, comandi od unita' approntati o mobilitati". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1940.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art78 · fonte del testo