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Gli ufficiali di complemento, agli effetti dell'avanzamento, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianita' nei seguenti ruoli: 1°) arma dei carabinieri Reali; 2°) arma di fanteria; 3°) arma di cavalleria; 4°) arma di artiglieria; 5°) arma del genio; 6°) corpo automobilistico; 7°) servizio sanitario (ufficiali medici); 8°) servizio sanitario (ufficiali chimici farmacisti); 9°) servizio di commissariato (ufficiali commissari); 10°) servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza); 11°) servizio di amministrazione; 12°) servizio veterinario.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art83 · fonte del testo