Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1955 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
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Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955. 74 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Gli ufficiali di complemento, agli effetti dell'avanzamento, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianita' nei seguenti ruoli: 1°) arma dei carabinieri Reali; 2°) arma di fanteria; 3°) arma di cavalleria; 4°) arma di artiglieria; 5°) arma del genio; 6°) corpo automobilistico; 7°) servizio sanitario (ufficiali medici); 8°) servizio sanitario (ufficiali chimici farmacisti); 9°) servizio di commissariato (ufficiali commissari); 10°) servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza); 11°) servizio di amministrazione; 12°) servizio veterinario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art83 · fonte del testo