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[1]La valutazione dell'ufficiale ai fini dell'avanzamento e' effettuata dalle autorita' stabilite dal Ministro per la guerra le quali pronunciano: un giudizio di primo grado un giudizio di secondo grado ed, eventualmente, un giudizio di terzo grado.

[2]Dopo il giudizio delle autorita' di secondo grado, o di terzo grado qualora intervengano, pronunciano il proprio giudizio, solo per l'avanzamento al grado di colonnello: la commissione speciale di avanzamento di cui all'articolo 74; il Ministro per la guerra. L'ultimo dei giudizi espressi e' decisivo.

[3]La pronuncia dei giudizi di avanzamento si effettua con le norme contenute negli ultimi due commi dell'articolo 73.

[4]Sulla base del giudizio decisivo, l'ufficiale e' prescelto o non prescelto per l'avanzamento.

[5]L'ufficiale non prescelto puo' essere preso in esame una seconda volta qualora sia stato richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore a un anno.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art85 · fonte del testo