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[1]La valutazione dell'ufficiale ai fini dell'avanzamento e' effettuata dalle autorita' stabilite dal Ministro per la guerra le quali pronunciano: un giudizio di primo grado un giudizio di secondo grado ed, eventualmente, un giudizio di terzo grado.
[2]Dopo il giudizio delle autorita' di secondo grado, o di terzo grado qualora intervengano, pronunciano il proprio giudizio, solo per l'avanzamento al grado di colonnello: la commissione speciale di avanzamento di cui all'articolo 74; il Ministro per la guerra. L'ultimo dei giudizi espressi e' decisivo.
[3]La pronuncia dei giudizi di avanzamento si effettua con le norme contenute negli ultimi due commi dell'articolo 73.
[4]Sulla base del giudizio decisivo, l'ufficiale e' prescelto o non prescelto per l'avanzamento.
[5]L'ufficiale non prescelto puo' essere preso in esame una seconda volta qualora sia stato richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore a un anno.
[6]((L'ufficiale, prescelto in seguito alla nuova valutazione, e' promosso con decorrenza dal giorno successive a quello in cui ha compiuto il periodo di servizio minimo di cui al comma precedente, a meno che a tali data non sia stato ancora raggiunto dal turno di avanzamento. La promozione non comporta retrodatazioni di assegni)).8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 17 febbraio 1942, n. 151 convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Per la durata dell'attuale guerra, il periodo di richiamo in servizio previsto dagli articoli 70, 85 e 115 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, per la seconda valutazione, ai fini dell'avanzamento degli ufficiali della riserva, del complemento e dell'aspettativa per riduzione di quadri e' ridotto da un anno a sei mesi"; Ha inoltre disposto (con l'art. 48, comma 1) che la presente modifica ha effetto dall'11 giugno 1940.
Testo in vigore dal 1 aprile 1942 al 22 dicembre 1955
