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[1]L'ufficiale cui sia concessa la promozione per merito di guerra e' promosso sotto la data in cui il Ministro per la guerra ha pronunciato il giudizio decisivo, a senso del successivo articolo 101. Qualora, alla data suddetta, non si trovi compreso nel primo terzo del ruolo, calcolato sulla base dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui la promozione e' concessa, l'ufficiale e' ugualmente promosso, ma prende posto nel ruolo del grado superiore con riserva di anzianita'.

[2]La promozione si effettua anche quando non esista vacanza nel grado superiore. L'eccedenza causata da detta promozione e' assorbita al verificarsi della prima vacanza.

[3]Nel caso che la promozione sia stata, come sopra, effettuata con riserva di anzianita', questa e' determinata dalla data in cui l'ufficiale, se non avesse conseguita la promozione per merito di guerra, sarebbe venuto a trovarsi compreso nel primo terzo del ruolo, computato alla data sotto la quale il Ministro ha pronunciato il giudizio decisivo.

[4]L'ufficiale che, nel periodo di tempo in cui ebbero luogo i fatti d'armi cui la proposta di promozione per merito di guerra si riferisce, apparteneva al servizio permanente, ma alla data, del giudizio decisivo del Ministro sia stato trasferito nella riserva, acquisisce titolo a tale promozione dal giorno immediatamente precedente a quello in cui cesso' di appartenere al servizio permanente.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 24 settembre 1941

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art94 · fonte del testo