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[1]L'ufficiale cui sia concessa la promozione per merito di guerra e' promosso sotto la data in cui il Ministro per la guerra ha pronunciato il giudizio decisivo, a senso del successivo articolo 101. Qualora, alla data suddetta, non si trovi compreso nel primo terzo del ruolo, calcolato sulla base dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui la promozione e' concessa, l'ufficiale e' ugualmente promosso, ma prende posto nel ruolo del grado superiore con riserva di anzianita'.5
[2]La promozione si effettua anche quando non esista vacanza nel grado superiore. L'eccedenza causata da detta promozione e' assorbita al verificarsi della prima vacanza.
[3]Nel caso che la promozione sia stata, come sopra, effettuata con riserva di anzianita', questa e' determinata dalla data in cui l'ufficiale, se non avesse conseguita la promozione per merito di guerra, sarebbe venuto a trovarsi compreso nel primo terzo del ruolo, computato alla data sotto la quale il Ministro ha pronunciato il giudizio decisivo.
[4]L'ufficiale che, nel periodo di tempo in cui ebbero luogo i fatti d'armi cui la proposta di promozione per merito di guerra si riferisce, apparteneva al servizio permanente, ma alla data, del giudizio decisivo del Ministro sia stato trasferito nella riserva, acquisisce titolo a tale promozione dal giorno immediatamente precedente a quello in cui cesso' di appartenere al servizio permanente.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 18 giugno 1941, n. 996 convertito senza mdofiicazioni dalla L. 11 dicembre 1941, n. 1466 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A modifica di quanto e' stabilito dal 1° comma - periodo 1° dell'art. 94, dal 3° comma dell'art. 95 e dal 1° comma dell'art. 101 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, la promozione per merito di guerra e l'avanzamento per merito di guerra degli ufficiali dislocati in A.O.I. si effettuano con le seguenti norme: il Comandante superiore delle Forze armate dell'A.O.I. segnala al Ministro per la guerra gli ufficiali che ritiene meritevoli della promozione o dell'avanzamento suddetto senza far luogo alla trasmissione della proposta e dei pareri prescritti dal 1° comma del citato art. 101; sulla segnalazione del Comandante superiore delle Forze armate dell'A.O.I. decide il Ministro per la guerra con le norme stabilite nel 2° e 3° comma dell'art. 101 suddetto; la promozione per merito di guerra e l'avanzamento per merito di guerra si effettuano con decorrenza dalla data del fatto d'armi che determino' la segnalazione da parte del Comandante superiore delle Forze armate dell'A.O.I, salvo che si riferiscano a fatti d'armi avvenuti anteriormente al 4 aprile 1941, nel qual caso avranno decorrenza da tale ultima data. La stessa norma vale per la promozione e l'avanzamento suddetti da effettuarsi in base a proposte compilate secondo le disposizioni della citata legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, ma non ancora decise dal Ministro per la guerra alla data di entrata in vigore del presente decreto". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 4 aprile 1941-XIX e cessera' di avere efficacia sotto la data che sara' stabilita con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra d'intesa col Ministro per le finanze non oltre il termine di sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra e sara' presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.
Testo in vigore dal 24 settembre 1941 al 22 dicembre 1955
