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[1]Agli ufficiali in congedo, richiamati in servizio durante la guerra, per ragioni di guerra, si applicano le norme stabilite dalla presente parte IV per gli ufficiali in servizio permanente, ferma restando la loro posizione di stato di ufficiali in congedo.
[2]L'ufficiale della riserva puo' conseguire, se prescelto, altre promozioni oltre quelle stabilite dall'articolo 72, purche' abbia prestato sei mesi almeno di servizio in seguito a richiamo per mobilitazione totale o parziale.
[3]Le promozioni per merito di guerra e quelle conseguite ai sensi delle disposizioni contenute nel comma precedente non sono comprese fra le promozioni previste dall'articolo 72.
[4]L'ufficiale di complemento puo' conseguire promozione per merito di guerra o avanzamento per merito di guerra fino al grado massimo previsto per il proprio ruolo del servizio permanente.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955
