Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1955 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
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Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955. 125 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Agli ufficiali in congedo, richiamati in servizio durante la guerra, per ragioni di guerra, si applicano le norme stabilite dalla presente parte IV per gli ufficiali in servizio permanente, ferma restando la loro posizione di stato di ufficiali in congedo.
tolto: L'ufficiale della riserva puo' conseguire, se prescelto, altre promozioni oltre quelle stabilite dall'articolo 72, purche' abbia prestato sei mesi almeno di servizio in seguito a richiamo per mobilitazione totale o parziale.
tolto: Le promozioni per merito di guerra e quelle conseguite ai sensi delle disposizioni contenute nel comma precedente non sono comprese fra le promozioni previste dall'articolo 72.
tolto: L'ufficiale di complemento puo' conseguire promozione per merito di guerra o avanzamento per merito di guerra fino al grado massimo previsto per il proprio ruolo del servizio permanente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art96 · fonte del testo