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[1]Entro il primo trimestre di ogni anno, il Ministro per la guerra fissa per ogni ruolo delle varie Armi e Corpi cui appartengono gli ufficiali in congedo:

  • a)i limiti di anzianita' entro i quali sono compresi gli ufficiali da prendere in esame nell'anno in corso agli effetti dell'avanzamento a scelta o ad anzianita'.

[2]Per quelli di complemento che sono assegnati alle unita' di prima linea, oltre all'anzianita', fissa i limiti di eta' e il periodo di tempo nel quale devono essere richiamati per le esercitazioni prescritte dagli articoli 14 e 15 della presente legge;

  • b)i limiti di anzianita' e di eta' per quegli ufficiali che, pur non essendo ancora da prendere in esame per l'avanzamento, possono volontariamente chiedere d'essere richiamati per le esercitazioni, ai fini dell'art. 14.

Testo in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;957~art10 · fonte del testo