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[1]Per essere preso in esame nei riguardi dell'avanzamento, l'ufficiale di complemento da assegnare alle unita' di prima linea deve aver frequentato con esito favorevole i corsi d'istruzione annualmente istituiti dal Ministero della guerra e aver preso parte con buoni risultati ai periodi di esercitazioni in appresso prescritti per ciascun grado, arma e specialita', e cioe':

[2]se sottotenente: aver frequentato con esito favorevole almeno uno dei corsi d'istruzione anzidetti, nei tre anni precedenti al giudizio di cui sopra, e aver preso parte con buoni risultati ad un periodo di esercitazioni, ivi compreso il servizio di prima nomina;

[3]se tenente: aver frequentato con esito favorevole due dei suddetti corsi d'istruzione nel periodo di permanenza nel grado, e aver riportato giudizio favorevole alla promozione alla fine di un apposito periodo di esercitazioni;

[4]se capitano: aver frequentato, con esito favorevole, due dei corsi d'istruzione anzidetti nel periodo di permanenza nel grado e aver riportato giudizio favorevole alla promozione alla fine di un apposito periodo di esercitazioni.

[5]2. I maggiori per essere presi in esame per la promozione a tenente colonnello non hanno l'obbligo di aver frequentato i corsi d'istruzione predetti o preso parte a periodi di esercitazioni. E' pero' in facolta' del Ministro per la guerra di chiamarli, prima della promozione, a frequentare un corso informativo.

[6]La chiamata in servizio pei periodi di esercitazione, o pel corso informativo di cui ai precedenti capoversi, viene fatta con determinazione Ministeriale.

Testo in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;957~art14 · fonte del testo