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Gli ufficiali in ausiliaria e della riserva possono essere promossi ad anzianita' od a scelta, colle stesse norme in vigore per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, senza assegnazione di punti e senza essere assoggettati ad esperimenti, al grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono, per almeno un anno, nel servizio permanente. Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianita' di servizio o abbiano preso parte alla guerra per la indipendenza d'Italia, o che abbiano ottenuto ricompense al valor militare, potranno ottenere due promozioni.

Testo in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-07-10;957~art7 · fonte del testo