Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009. 126 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Gli ufficiali di complemento possono essere promossi:
tolto: a) fino al grado di capitano se appartenenti ai vari Corpi e servizi;
tolto: b) fino al grado di maggiore se appartenenti alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi i servizi tecnici) o al Corpo sanitario quali ufficiali medici;
tolto: c) fino al grado di tenente colonnello se appartenenti alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi i servizi tecnici) qualora abbiano comandato un reparto col grado di maggiore in zona d'operazioni, oppure abbiano ottenuto in guerra due ricompense al valor militare, o una ricompensa al valor militare ed una o piu' ferite.
tolto: Possono pure avanzare fino al grado di tenente colonnello gli ufficiali medici i quali abbiano prestato servizio in zona d'operazioni col grado di maggiore medico.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1930-07-10;957~art8 · fonte del testo