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[1]Gli ufficiali di complemento possono essere promossi:

  • a)fino al grado di capitano se appartenenti ai vari Corpi e servizi;
  • b)fino al grado di maggiore se appartenenti alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi i servizi tecnici) o al Corpo sanitario quali ufficiali medici;
  • c)fino al grado di tenente colonnello se appartenenti alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi i servizi tecnici) qualora abbiano comandato un reparto col grado di maggiore in zona d'operazioni, oppure abbiano ottenuto in guerra due ricompense al valor militare, o una ricompensa al valor militare ed una o piu' ferite.

[2]Possono pure avanzare fino al grado di tenente colonnello gli ufficiali medici i quali abbiano prestato servizio in zona d'operazioni col grado di maggiore medico.

Testo in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-07-10;957~art8 · fonte del testo